Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, con l’attesissima sentenza in oggetto, hanno statuito il seguente principio di diritto:

«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiaraste parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.».

Di seguito il testo integrale della Sentenza.

Cassazione Sezione Unite 41994

 

Nell’ambito delle controversie con gli istituti bancari, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile unicamente qualora il cliente abbia esercitato il diritto di cui all’art. 119, comma 4, e la banca non vi abbia ottemperato. 

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza 8 giugno – 13 settembre 2021, n. 24641, ha ribadito il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario, indipendentemente dall’utilizzazione che ne intende fare, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio attribuendo a detto diritto natura sostanziale.

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.

La stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

cassazione-civile-sentenza-24641-2021

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 8 luglio 2021, n. 19427 si sono  pronunciate in favore della possibilità per l’avvocato di recuperare i propri compensi dal cliente attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine.

Le Sezioni Unite, scardinando il contestato orientamento del Tribunale di Roma di respingere i ricorsi per decreto ingiuntivo degli avvocati in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c., intervenuta a seguito dell’eliminazione del sistema tariffario del 2012, ha formulato i seguenti principi di diritto:

  • “In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. n. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.
  • Anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”.

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Con la Sentenza n. 128 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della seconda proroga della sospensione (01 gennaio – 30 giugno 2021) delle esecuzioni introdotta dall’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore – in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 commi 1 e 2 Cost..

Secondo la Corte, il bilanciamento degli interessi sarebbe divenuto, del tempo, irragionevole e sproporzionato, avendo il legislatore prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.

Un processo Civile più snello ed efficiente

Con il maxi emendamento al DDL n. 1662/S/XVII il Governo si prefigge l’obbiettivo ambizioso di ridurre di almeno il 40% i tempi della durata dei processi civili, allineando il processo italiano a quello europeo rendendolo più efficiente e competitivo.

E’ proprio sul campo della giustizia che sono stati messi a disposizione una consistente parte dei fondi del Recovery plan per un importo pari a 2,7 miliardi di Euro ai quali si vanno ad aggiungere i 191 miliardi riservati alla rinascita economica e sociale.

Questi in sintesi i principali interventi

Processo civile

Decisivo sarà il primo atto introduttivo del giudizio che, sulla scia del rito del lavoro, dovrà contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi ed i documenti offerti in produzione.

Alle medesime preclusioni dovrà soggiacere il convenuto il quale, nel primo scritto difensivo dovrà concentrare la sua attività probatoria che dovrà tener conto di una più ampia applicazione del principio di non contestazione.

Nella prima udienza, pertanto, si svolgerà gran parte dell’attività processuale sino ad oggi diluita nel corso del giudizio.

Processo esecutivo

La riforma prevede l’abrogazione delle disposizioni relative alla formula esecutiva, consentendo di procedere all’esecuzione forzata attestando la conformità all’originale dei titoli.

Le misure di coercizione indiretta, previste dall’art. 614 bis (c.d. astreintes), sono ampliate e consentiranno al giudice di poterle disporre anche quando il titolo esecutivo è diverso dal provvedimento di condanna o la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Anche l’esecuzione immobiliare subirà un intervento riguardante i termini per il deposito della certificazione notarile ed il potenziamento della delega al professionista nominato dal giudice il quale sarà incaricato anche della fase distributiva.

E’ previsto l’obbligo, prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita o di delega, di liberazione dell’immobile occupato dal debitore o dai suoi familiari e concessa al giudice, nel termine di 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, il potere di sostituire il custode giudiziario al debitore nella custodia dell’immobile.

La novità più interessante è la facoltà concessa al debitore di alienare privatamente il bene pignorato, ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima.

ADR – Alternative Dispute Resolution

Un ruolo fondamentale nella riforma della giustizia è stato delegato al potenziamento delle ADR, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie.

L’incremento e la semplificazione degli incentivi fiscali, la possibilità di ricorrere a strumenti telematici, l’aumento dell’esenzione dell’imposta di registro, l’intervento sul regime delle spese di avvio e di indennità spettante agli organismi, la semplificazione della procedura di riconoscimento del credito di imposta, ora estesa anche al compenso dell’avvocato ed al contributo unificato, sono tutti interventi ritenuti idonei a deflazionare i Tribunali italiani.

Un ulteriore intervento ha ad oggetto l’ampliamento delle materie soggette alla mediazione obbligatoria che dovrà essere esperita per tutti i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

Da ultimo è stata prevista la possibilità di utilizzare e produrre in giudizio una consulenza tecnica espletata in sede di mediazione di cui il giudice potrà liberamente disporre.

Negoziazione assistita

Viene esteso e potenziato l’istituto della negoziazione assistita, esperibile, senza che ciò comporti condizione di procedibilità, anche nelle controversie del lavoro.

In materia di separazione e divorzi, ivi incluse le eventuali modifiche, l’accordo raggiunto sarà idoneo alla trascrizione di trasferimenti immobiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 2657 c.c..

E’ poi prevista un “regime di stabilità protetta” degli accordi raggiunti, contro rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c..

Controversie di lavoro

Viene definitivamente superato il “rito Fornero”, prevedendo un procedimento unico di impugnazione dei licenziamenti.

Viene definitivamente abolita la “fase sommaria” e la diversità di rito a seconda della data di assunzione.

Giudizio d’appello e Cassazione

Nel giudizio di appello è previsto il potenziamento del filtro di ammissibilità e la semplificazione della fase istruttoria, delegando ad un consigliere la trattazione della causa e l’eventuale assunzione di nuove prove.

Anche nel giudizio di legittimità la riforma è improntata alla semplificazione seguendo i principi di sinteticità ed autosufficienza.

Il giudice di primo grado, per le questioni del tutto nuove, di particolare importanza e di difficile interpretazione, potrà, dopo aver sollevato il contraddittorio tra le parti, sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto.

Il processo civile telematico

L’emendamento, nell’ottica di semplificare e snellire il processo, abbandona quella che sino ad oggi era una visione rigida e formale degli atti giudiziari in favore di una impostazione libera, con il solo vincolo del rispetto dei principi di sinteticità, chiarezza ed idoneità al raggiungimento dello scopo.

E’ prevista la possibilità da parte del giudice di disporre che le udienze civili si svolgano attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, e ciò a condizione che in udienza non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che queste ultime, se costituite, non si oppongano.

Procedimenti in materia di persone, minori e famiglia

Al fine di eliminare la frammentarietà dei riti ed uniformare gli orientamenti giurisprudenziali, è prevista la formazione di un rito unico di competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale, applicabile a tutti i procedimenti relativi ai minori, alla famiglia ed allo stato delle persone.

La suprema Corte, con l’ordinanza n. 2904/2021, torna nuovamente a confermare il principio di diritto in base al quale ” Atteso che l’art. 170 c.c., disciplina l’efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi (v. Cass., 5/3/2013, n. 5385), il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può  essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura – ex contractu” o “ex delitto – delle obbligazioni (v. Cass., 26/7/2005, n. 15603; Cass., 18/7/2003. n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass., 8/7/2003, n. 11230: Cass., 31/5/2006. n. 12998. E, conformemente, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176, Cfr. altresì Cass., 7/7/2009, n. 15862).

ed ancora: “Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sè idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa).

Cassazione Civile Ordinanza 2904-2021 FONDO PATRIMONIALE

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020;

Il testo definitivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, prevede all’art. 13 commi 13 e 14, la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30 giugno 2021.

Di seguito il testo dell’articolo:

Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

[omissis]
13. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All’articolo 54-ter del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 30 giugno 2021”.

Dall’analisi del dettato normativo risulta evidente come il “Decreto Milleproroghe” faccia riferimento unicamente al Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto l’art. 54 ter con cui ha sospeso “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto” ogni pignoramento immobiliare, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 137 /20 cd Decreto Ristori, il termine di sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo veniva prorogato sino al 31 dicembre 2020.

Il cd. Decreto Ristori, oltre a prorogare i termini di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 54 ter, ha disposto l’inefficacia di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Ripercorso sommariamente l’iter normativo adottato dal nostro ordinamento per fronteggiare gli effetti della pandemia in corso nella materia delle esecuzioni immobiliari, ci si chiede se il fatto che l’art. 13 del cd. Decreto Milleproroghe, abbia richiamato esclusivamente l’art. 54 ter del cd. Decreto Cura Italia e non anche l’art. 4 del cd. Decreto Ristori, abbia o meno sospeso, sino al 30 giugno 2021, le sole esecuzioni immobiliari già pendenti.

In attesa di conoscere gli sviluppi giurisprudenziali sull’argomento, l’interpretazione letterale del testo normativo non lascia dubbi sul fatto che non sono più precluse le attività di avvio delle azioni esecutive immobiliari ad uso abitativo.

Con la Sentenza 19596 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite hanno risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale riguardante il soggetto onerato ad avviare il procedimento di mediazione nel caso di controversie di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Il principio di diritto espresso dalla Corte è stato il seguente:

 

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi deI|’art.5, comma 1-bis, del d.Igs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere Ia procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

 

Sentenza SU 19596 del 18 settembre 2020 (002)

cassazione-civile-ordinanza-interlocutoria-18741-2019 (002)

L’art. 4 del Decreto Legge 137/2020 cosiddetto “Decreto Ristori” ha, come noto, introdotto alcune importanti novità riguardanti la sospensione/inefficacia dei pignoramenti immobiliari relativamente alla abitazione principale del debitore.

Al fine di meglio comprendere la portata del predetto articolo 4, si rende necessario analizzare il precedente Decreto Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18  (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27)  il quale, all’art. 54 ter ha introdotto la sospensione delle procedure esecutive immobiliari a far data dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) con termine il successivo 30 ottobre 2020.

Si tratta di una sospensione disposta direttamente dalla legge e pertanto, secondo il paradigma dell’art. 623 c.p.c., non dipendente da un provvedimento espresso del G.E., che, se del caso, può limitarsi a darne atto, ove venga investito di apposita istanza delle parti o segnalazione di un Ausiliario della procedura.

In particolare, ferma restando la facoltà dell’esecutato di presentare istanza di sospensione ai sensi della norma in oggetto, spetta comunque agli Esperti stimatori, ai Professionisti delegati e ai Custodi giudiziari, ai quali, nell’espletamento del relativo incarico, consti in base agli atti della procedura (accesso al bene pignorato, esame della documentazione prodotta o comunque acquisita) che l’esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in parte, un immobile costituente la casa principale di abitazione del debitore (o del terzo proprietario esecutato, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma), segnalare tempestivamente la circostanza de qua.

Da notare, che in base alla giurisprudenza formatasi nei vari Tribunali, la sospensione ai sensi dell’art. 54 ter non si cumula con l’eventuale sospensione dell’esecuzione in atto per diversa causa (sospensione ex art. 624 c.p.c., sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c., sospensione ex art. 600 c.p.c., salvo, in quest’ultimo caso, il propagarsi dell’effetto sospensivo dell’art. 54 ter sul collegato giudizio di divisione endoesecutiva, da farsi constare in tale giudizio, sempreché, ovviamente, il bene in comunione da liquidare costituisca abitazione principale dell’esecutato/condividente).

La sospensione ex art. 54 ter riguarda le procedure in cui il debitore esecutato aveva, da solo o con suoi congiunti, la dimora principale nell’immobile assoggettato all’esecuzione sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020.

Tali condizioni devono sussistere entrambe.

La sospensione ex art. 54 ter non trova applicazione nel caso in cui l’immobile sia stato al momento del pignoramento o sia successivamente divenuto la dimora principale non del debitore esecutato, ma esclusivamente di persone diverse dallo stesso, ancorché a questi legate da rapporti di parentela o di coniugio. I medesimi criteri interpretativi di ordine soggettivo trovano applicazione al terzo proprietario esecutato e al debitore esecutato condividente dell’immobile pignorato pro quota.

Ferme restando le suindicate condizioni soggettive, la sospensione dell’esecuzione ex art. 54 ter riguarda le procedure in cui il compendio pignorato sia costituito, in tutto o in parte, dall’abitazione principale del debitore, ovvero l’immobile avente destinazione stabile, effettiva e durevole a dimora abituale del medesimo.

Nel caso siano pignorati anche beni diversi dall’abitazione principale del debitore (tali dovendo ritenersi gli immobili collegati all’abitazione, quali box-auto o locali deposito, ma idonei ad essere autonomamente venduti o già individuati come lotti separati), l’esecuzione resta sospesa relativamente al solo immobile costituente l’abitazione principale del debitore e prosegue per gli altri beni. La sospensione ha ad oggetto qualunque attività o adempimento (di udienza o extra udienza) del processo esecutivo iniziato con il pignoramento dell’abitazione principale del debitore fino al decreto di trasferimento di tale immobile. Sono inclusi nella sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attività aventi contenuto esecutivo ovvero funzionali all’espropriazione forzata, quali: – la stima; – la conversione del pignoramento; – l’assegnazione e la vendita (in essa ricomprendendosi: gli accessi all’immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti anteriormente all’inizio della sospensione, devono intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall’espletamento dell’asta; l’emissione del decreto di trasferimento).

Sono esclusi dalla sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attività privi di contenuto esecutivo ovvero non strettamente funzionali all’espropriazione forzata,

Nel periodo di sospensione non è inibito né al creditore procedente di porre in essere gli adempimenti di cui è onerato (quali, il deposito dell’istanza di vendita, della documentazione ipocatastale e delle relative integrazioni), né ad altri creditori di spiegare intervento nella procedura esecutiva sospesa.

Premesso quanto sopra, l’introduzione dell’art. 4 del D.L. “Ristori” nel paradigma normativo, ha parzialmente modificato la valenza semantica della precedente norma, dichiarando inefficaci tutti i pignoramenti immobiliari di cui all’art 555 del cpc, cha abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

Per quanto sopra, il legislatore, oltre ad estendere l’efficacia sospensiva dell’art 54 al 31 dicembre 2020, ha introdotto il concetto di inefficacia del pignoramento ove lo stesso sia notificato successivamente la data del 25 ottobre 2020 ed abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Per abitazione principale deve intendersi il luogo in cui la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Trattasi di un concetto diverso da quello di immobile adibito a “prima casa” per cui il c.d. “Decreto del fare” (D.L. n. 69 del 2013) ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica in presenza di determinati requisiti (immobile di unica proprietà del debitore, che vi risiede anagraficamente, accatastato a uso esclusivo di civile abitazione e non sia un’abitazione di lusso o di pregio).

In conclusione, al fine di non esporre il creditore a rischi di declaratoria di inefficacia delle procedure esecutive, si dovrà preliminarmente procedere con l’analisi delle visure anagrafiche storiche di residenza dei debitori e valutare volta per volta l’opportunità di procedere con i relativi pignoramenti.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DECRETO-LEGGE-17-marzo-2020-n-18-Cura-Italia.pdf