Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, con l’attesissima sentenza in oggetto, hanno statuito il seguente principio di diritto:

«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiaraste parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.».

Di seguito il testo integrale della Sentenza.

Cassazione Sezione Unite 41994

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 8 luglio 2021, n. 19427 si sono  pronunciate in favore della possibilità per l’avvocato di recuperare i propri compensi dal cliente attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine.

Le Sezioni Unite, scardinando il contestato orientamento del Tribunale di Roma di respingere i ricorsi per decreto ingiuntivo degli avvocati in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c., intervenuta a seguito dell’eliminazione del sistema tariffario del 2012, ha formulato i seguenti principi di diritto:

  • “In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. n. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.
  • Anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”.

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Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020;

Il testo definitivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, prevede all’art. 13 commi 13 e 14, la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30 giugno 2021.

Di seguito il testo dell’articolo:

Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

[omissis]
13. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All’articolo 54-ter del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 30 giugno 2021”.

Dall’analisi del dettato normativo risulta evidente come il “Decreto Milleproroghe” faccia riferimento unicamente al Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto l’art. 54 ter con cui ha sospeso “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto” ogni pignoramento immobiliare, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 137 /20 cd Decreto Ristori, il termine di sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo veniva prorogato sino al 31 dicembre 2020.

Il cd. Decreto Ristori, oltre a prorogare i termini di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 54 ter, ha disposto l’inefficacia di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Ripercorso sommariamente l’iter normativo adottato dal nostro ordinamento per fronteggiare gli effetti della pandemia in corso nella materia delle esecuzioni immobiliari, ci si chiede se il fatto che l’art. 13 del cd. Decreto Milleproroghe, abbia richiamato esclusivamente l’art. 54 ter del cd. Decreto Cura Italia e non anche l’art. 4 del cd. Decreto Ristori, abbia o meno sospeso, sino al 30 giugno 2021, le sole esecuzioni immobiliari già pendenti.

In attesa di conoscere gli sviluppi giurisprudenziali sull’argomento, l’interpretazione letterale del testo normativo non lascia dubbi sul fatto che non sono più precluse le attività di avvio delle azioni esecutive immobiliari ad uso abitativo.