Il maxi emendamento al DDL n. 1662/S/XVIII, presentato dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia – Prima analisi del testo.

Un processo Civile più snello ed efficiente

Con il maxi emendamento al DDL n. 1662/S/XVII il Governo si prefigge l’obbiettivo ambizioso di ridurre di almeno il 40% i tempi della durata dei processi civili, allineando il processo italiano a quello europeo rendendolo più efficiente e competitivo.

E’ proprio sul campo della giustizia che sono stati messi a disposizione una consistente parte dei fondi del Recovery plan per un importo pari a 2,7 miliardi di Euro ai quali si vanno ad aggiungere i 191 miliardi riservati alla rinascita economica e sociale.

Questi in sintesi i principali interventi

Processo civile

Decisivo sarà il primo atto introduttivo del giudizio che, sulla scia del rito del lavoro, dovrà contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi ed i documenti offerti in produzione.

Alle medesime preclusioni dovrà soggiacere il convenuto il quale, nel primo scritto difensivo dovrà concentrare la sua attività probatoria che dovrà tener conto di una più ampia applicazione del principio di non contestazione.

Nella prima udienza, pertanto, si svolgerà gran parte dell’attività processuale sino ad oggi diluita nel corso del giudizio.

Processo esecutivo

La riforma prevede l’abrogazione delle disposizioni relative alla formula esecutiva, consentendo di procedere all’esecuzione forzata attestando la conformità all’originale dei titoli.

Le misure di coercizione indiretta, previste dall’art. 614 bis (c.d. astreintes), sono ampliate e consentiranno al giudice di poterle disporre anche quando il titolo esecutivo è diverso dal provvedimento di condanna o la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Anche l’esecuzione immobiliare subirà un intervento riguardante i termini per il deposito della certificazione notarile ed il potenziamento della delega al professionista nominato dal giudice il quale sarà incaricato anche della fase distributiva.

E’ previsto l’obbligo, prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita o di delega, di liberazione dell’immobile occupato dal debitore o dai suoi familiari e concessa al giudice, nel termine di 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, il potere di sostituire il custode giudiziario al debitore nella custodia dell’immobile.

La novità più interessante è la facoltà concessa al debitore di alienare privatamente il bene pignorato, ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima.

ADR – Alternative Dispute Resolution

Un ruolo fondamentale nella riforma della giustizia è stato delegato al potenziamento delle ADR, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie.

L’incremento e la semplificazione degli incentivi fiscali, la possibilità di ricorrere a strumenti telematici, l’aumento dell’esenzione dell’imposta di registro, l’intervento sul regime delle spese di avvio e di indennità spettante agli organismi, la semplificazione della procedura di riconoscimento del credito di imposta, ora estesa anche al compenso dell’avvocato ed al contributo unificato, sono tutti interventi ritenuti idonei a deflazionare i Tribunali italiani.

Un ulteriore intervento ha ad oggetto l’ampliamento delle materie soggette alla mediazione obbligatoria che dovrà essere esperita per tutti i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

Da ultimo è stata prevista la possibilità di utilizzare e produrre in giudizio una consulenza tecnica espletata in sede di mediazione di cui il giudice potrà liberamente disporre.

Negoziazione assistita

Viene esteso e potenziato l’istituto della negoziazione assistita, esperibile, senza che ciò comporti condizione di procedibilità, anche nelle controversie del lavoro.

In materia di separazione e divorzi, ivi incluse le eventuali modifiche, l’accordo raggiunto sarà idoneo alla trascrizione di trasferimenti immobiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 2657 c.c..

E’ poi prevista un “regime di stabilità protetta” degli accordi raggiunti, contro rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c..

Controversie di lavoro

Viene definitivamente superato il “rito Fornero”, prevedendo un procedimento unico di impugnazione dei licenziamenti.

Viene definitivamente abolita la “fase sommaria” e la diversità di rito a seconda della data di assunzione.

Giudizio d’appello e Cassazione

Nel giudizio di appello è previsto il potenziamento del filtro di ammissibilità e la semplificazione della fase istruttoria, delegando ad un consigliere la trattazione della causa e l’eventuale assunzione di nuove prove.

Anche nel giudizio di legittimità la riforma è improntata alla semplificazione seguendo i principi di sinteticità ed autosufficienza.

Il giudice di primo grado, per le questioni del tutto nuove, di particolare importanza e di difficile interpretazione, potrà, dopo aver sollevato il contraddittorio tra le parti, sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto.

Il processo civile telematico

L’emendamento, nell’ottica di semplificare e snellire il processo, abbandona quella che sino ad oggi era una visione rigida e formale degli atti giudiziari in favore di una impostazione libera, con il solo vincolo del rispetto dei principi di sinteticità, chiarezza ed idoneità al raggiungimento dello scopo.

E’ prevista la possibilità da parte del giudice di disporre che le udienze civili si svolgano attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, e ciò a condizione che in udienza non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che queste ultime, se costituite, non si oppongano.

Procedimenti in materia di persone, minori e famiglia

Al fine di eliminare la frammentarietà dei riti ed uniformare gli orientamenti giurisprudenziali, è prevista la formazione di un rito unico di competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale, applicabile a tutti i procedimenti relativi ai minori, alla famiglia ed allo stato delle persone.