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Dichiarata illegittima la seconda proroga delle esecuzioni sull’abitazione principale del debitore

Con la Sentenza n. 128 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della seconda proroga della sospensione (01 gennaio – 30 giugno 2021) delle esecuzioni introdotta dall’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore – in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 commi 1 e 2 Cost..

Secondo la Corte, il bilanciamento degli interessi sarebbe divenuto, del tempo, irragionevole e sproporzionato, avendo il legislatore prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.