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Ordine di esibizione degli estratti conto: Legittimo solo se la banca non vi ha ottemperato senza giustificazione

Nell’ambito delle controversie con gli istituti bancari, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile unicamente qualora il cliente abbia esercitato il diritto di cui all’art. 119, comma 4, e la banca non vi abbia ottemperato. 

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza 8 giugno – 13 settembre 2021, n. 24641, ha ribadito il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario, indipendentemente dall’utilizzazione che ne intende fare, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio attribuendo a detto diritto natura sostanziale.

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.

La stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

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