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Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, con l’attesissima sentenza in oggetto, hanno statuito il seguente principio di diritto:

«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiaraste parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.».

Di seguito il testo integrale della Sentenza.

Cassazione Sezione Unite 41994

 

Nell’ambito delle controversie con gli istituti bancari, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile unicamente qualora il cliente abbia esercitato il diritto di cui all’art. 119, comma 4, e la banca non vi abbia ottemperato. 

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza 8 giugno – 13 settembre 2021, n. 24641, ha ribadito il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario, indipendentemente dall’utilizzazione che ne intende fare, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio attribuendo a detto diritto natura sostanziale.

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.

La stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

cassazione-civile-sentenza-24641-2021

 

La suprema Corte, con l’ordinanza n. 2904/2021, torna nuovamente a confermare il principio di diritto in base al quale ” Atteso che l’art. 170 c.c., disciplina l’efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi (v. Cass., 5/3/2013, n. 5385), il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può  essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura – ex contractu” o “ex delitto – delle obbligazioni (v. Cass., 26/7/2005, n. 15603; Cass., 18/7/2003. n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass., 8/7/2003, n. 11230: Cass., 31/5/2006. n. 12998. E, conformemente, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176, Cfr. altresì Cass., 7/7/2009, n. 15862).

ed ancora: “Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sè idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa).

Cassazione Civile Ordinanza 2904-2021 FONDO PATRIMONIALE

Con la Sentenza n. 8201 pubblicata il 27 aprile 2020, la Suprema Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale.

L’istituto, molto caro alle famiglie italiane, è regolamentato dall’art. 167 c.c. il quale testualmente recita:

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia

Sulla base del dettato normativo, i coniugi, e ora anche i componenti dell’unione civile omosessuale, possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia.

Al fine di individuare l’ambito applicativo della speciale dei beni così costituiti in fondo, l’art. 170 C.C., disciplinando l’esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, individua tre diverse categorie di debiti:

– i debiti contratti per i bisogni della famiglia;

– i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sconosciuti come tali dal creditore;

– i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dal creditore;

e stabilisce una speciale esenzione dell’esercizio dell’esecuzione forzata nei confronti dei primi e dei secondi.

A questo punto, per stabilire effettivamente su quali posizioni il creditore può soddisfare o meno le sue pretese, non rimane che chiarire la nozione di “bisogni della famiglia”. Essi rappresentano, secondo costante giurisprudenza, tutte le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della capacità lavorativa familiare. Sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, anche considerando le proprie possibilità economiche. Vi rientrano, altresì, i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.

Al contrario sono escluse dal novero dei “bisogni familiari” le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

La Suprema Corte, prendendo posizione sul concetto di “bisogni della famiglia” e sulla limitazione dell’esecuzione dei crediti sui beni costituiti in fondo patrimoniale ha enunciato il principio di diritto in base al quale al fine di valutare la riferibilità del debito ai bisogni della famiglia, con conseguente pignorabilità dei beni costituiti in fondo, sarà necessario considerare la effettiva destinazione del finanziamenti escludendo quelli che soltanto indirettamente sono riferibili ai bisogni della famiglia.

Testo integrale della Sentenza

 

 

(MASSIMA)

Il contratto di apertura di credito non deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, ove si tratti di patto accessorio a un contratto di conto corrente vigente tra le parti.