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Con la Sentenza 19596 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite hanno risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale riguardante il soggetto onerato ad avviare il procedimento di mediazione nel caso di controversie di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Il principio di diritto espresso dalla Corte è stato il seguente:

 

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi deI|’art.5, comma 1-bis, del d.Igs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere Ia procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

 

Sentenza SU 19596 del 18 settembre 2020 (002)

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Con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (art 84) (c.d. decreto del fare), convertito in Legge 09 agosto 2013 n. 98, è stata reintrodotta l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità della domanda per tutte le materie già previste, ad eccezione del risarcimento danni derivante dalla circolazione stradale, dal D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28 ivi comprese, pertanto, quelle relative ai contratti bancari e finanziari.

Si tratta per diversi aspetti di una riproposizione di alcune delle regole costituenti l’impianto originario di cui al sopra citato D.Lgs 98/2010.

Una delle differenze è la (re)introduzione dell’obbligatorietà dell’assistenza dell’Avvocato nella fase di partecipazione al procedimento di mediazione, ben potendo la domanda, invece, essere presentata personalmente dalla parte.

Il novellato art. 8 dispone che “al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’Avvocato. Nello stesso incontro il mediatore invita le parti e i loro Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.

Ma vi è più. Ai sensi dell’art. 12, il verbale di accordo deve essere sottoscritto anche dagli Avvocati. In tale caso, ricorrendone i presupposti, l’accordo avrà efficacia di titolo esecutivo.

La questione che si pone ora è quella di verificare la necessaria contestuale presenza in mediazione, come sembra evidenziare il dato letterale della norma, sia del legale che della parte personalmente.

Mentre per la co-presenza sia del legale che della parte non si pone il problema della procura essendo l’Avvocato chiamato a prestare attività di “assistenza” diverso è il caso della mancanza della parte. In tale ultima circostanza, poiché nulla vieta alla parte di farsi rappresentare dallo stesso legale, a quest’ultimo deve preventivamente essere conferita una apposita procura speciale da cui si possa evincere la concessione di un potere di rappresentanza sostanziale.

Ciò posto, considerato che ogni organismo è titolare di un proprio regolamento è comunque opportuno di volta in volta leggerne il contenuto al fine di verificare le concrete modalità di partecipazione delegata al procedimento di mediazione.