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Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, con l’attesissima sentenza in oggetto, hanno statuito il seguente principio di diritto:

«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiaraste parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.».

Di seguito il testo integrale della Sentenza.

Cassazione Sezione Unite 41994

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 8 luglio 2021, n. 19427 si sono  pronunciate in favore della possibilità per l’avvocato di recuperare i propri compensi dal cliente attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine.

Le Sezioni Unite, scardinando il contestato orientamento del Tribunale di Roma di respingere i ricorsi per decreto ingiuntivo degli avvocati in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c., intervenuta a seguito dell’eliminazione del sistema tariffario del 2012, ha formulato i seguenti principi di diritto:

  • “In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. n. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.
  • Anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”.

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La suprema Corte, con l’ordinanza n. 2904/2021, torna nuovamente a confermare il principio di diritto in base al quale ” Atteso che l’art. 170 c.c., disciplina l’efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi (v. Cass., 5/3/2013, n. 5385), il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può  essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura – ex contractu” o “ex delitto – delle obbligazioni (v. Cass., 26/7/2005, n. 15603; Cass., 18/7/2003. n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass., 8/7/2003, n. 11230: Cass., 31/5/2006. n. 12998. E, conformemente, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176, Cfr. altresì Cass., 7/7/2009, n. 15862).

ed ancora: “Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sè idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa).

Cassazione Civile Ordinanza 2904-2021 FONDO PATRIMONIALE

Con la Sentenza n. 8201 pubblicata il 27 aprile 2020, la Suprema Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale.

L’istituto, molto caro alle famiglie italiane, è regolamentato dall’art. 167 c.c. il quale testualmente recita:

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia

Sulla base del dettato normativo, i coniugi, e ora anche i componenti dell’unione civile omosessuale, possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia.

Al fine di individuare l’ambito applicativo della speciale dei beni così costituiti in fondo, l’art. 170 C.C., disciplinando l’esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, individua tre diverse categorie di debiti:

– i debiti contratti per i bisogni della famiglia;

– i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sconosciuti come tali dal creditore;

– i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dal creditore;

e stabilisce una speciale esenzione dell’esercizio dell’esecuzione forzata nei confronti dei primi e dei secondi.

A questo punto, per stabilire effettivamente su quali posizioni il creditore può soddisfare o meno le sue pretese, non rimane che chiarire la nozione di “bisogni della famiglia”. Essi rappresentano, secondo costante giurisprudenza, tutte le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della capacità lavorativa familiare. Sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, anche considerando le proprie possibilità economiche. Vi rientrano, altresì, i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.

Al contrario sono escluse dal novero dei “bisogni familiari” le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

La Suprema Corte, prendendo posizione sul concetto di “bisogni della famiglia” e sulla limitazione dell’esecuzione dei crediti sui beni costituiti in fondo patrimoniale ha enunciato il principio di diritto in base al quale al fine di valutare la riferibilità del debito ai bisogni della famiglia, con conseguente pignorabilità dei beni costituiti in fondo, sarà necessario considerare la effettiva destinazione del finanziamenti escludendo quelli che soltanto indirettamente sono riferibili ai bisogni della famiglia.

Testo integrale della Sentenza

 

 

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali do uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della vendita o assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in assegnazione.