Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria,e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937, comma 3, c.c., almeno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto.
In sostanza la proposta transattiva integra gli estremi dell’atto idoneo ad interrompere la prescrizione, tutte le volte in cui, dal comportamento di una delle parti, emerga il riconosci
mento dell’altrui diritto di credito, e risulti che il mancato raggiungimento della transazione è dipeso esclusivamente da questioni attinenti alla liquidazione del quantum.