Titolo esecutivo – sentenza di primo grado confermata in appello e conseguenze della cassazione della sentenza con rinvio

(MASSIMA)

La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l’esecuzione abbia avuto inizio sulla base di quest’ultima e sia poi proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello cassata, determina la caducazione soltanto di tali atti successivi (dipendenti dalla combinazione della sentenza di primo grado e di quella di appello cassata); restano fermi gli atti esecutivi pregressi e l’esecuzione può riprendere dall’ultimo di essi, salvo che il giudice del rinvio sospenda l’esecutività della sentenza di primo grado, delibando le ragioni della dispossa cassazione