(MASSIMA)
L’insinuazione al passivo fallimentare di un credito fondiario che produce interessi, non comporta alcuna deroga all’art 2855 del codice civile sicchè, non essendo suscettibili di interpretazione analogica né l’art. 54 della legge fallimentare né l’art 2855 del codice civile, la collocazione in privilegio è limitata al solo capitale, agli interessi ed alle spese, con esclusione di qualsiasi altra provvigione o penale anche se contrattualmente prevista. Ne consegue che sono collocati al privilegio oltre agli interessi legali dalla data di fallimento fino data di vendita del cespite, soltanto gli interessi corrispettivi (e non quelli moratori) maturati al tasso convenzionale nelle due annate anteriori ed a quella in corso nel giorno della dichiarazione di fallimento, ove per annata si intende non quella solare ma quella contrattuale.