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(MASSIMA)

Ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario in modo da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione al patrimonio di quest’ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per un interesse del primo. In tal caso con il perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l’obbligazione restitutoria del mutuatario.